Decreto CACER
Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza. Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse.
Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
- le comunità energetiche rinnovabili (CER)
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- il cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
- autoconsumatore a distanza
- gruppo di autoconsumatori
- CER
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazioneammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
- gruppo di autoconsumatori
- CER
Il Decreto prevede due misure:
- una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
- un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025 e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.
Le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR disciplinano, tra l'altro, le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale PNRR.
GLI IMPIANTI AMMESSI AGLI INCENTIVI DEL DM CACER
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati
Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
IL SOGGETTO REFERENTE
Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Soggetto Referente deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere questo ruolo.